Si comunica che è stato adottato il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 10 giugno 2022 - diffuso sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, nella sezione «I DECRETI», in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2022, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 marzo 2022, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo - allegato 1, del citato decreto interministeriale.
Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.
Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del ripetuto decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 280.000.000,00 per l’anno 2022, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n.1 alla posizione n.1782 della stessa graduatoria. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti inviando una richiesta a: pasqualelucio.franciosi@interno.it, amelia.mazzariello@interno.it e daniela.secondini@interno.it
"Enti Locali"
Per “enti locali”, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nel limite di 320 milioni di euro, previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e successive modifiche ed integrazioni (vedi, da ultimo, le novità introdotte dall’articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2021, n.234).
La richiesta da parte degli enti locali deve essere comunicata al Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, a partire dal 2 febbraio 2022 ed entro le ore 23:59 del 15 marzo 2022, a pena di decadenza, come previsto comma 53-bis del citato articolo 1 della legge n.160 del 2019, introdotto dall’articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2021, n.234.
Con tale modalità telematica, si prosegue nell’attività intrapresa da tempo in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.
Pertanto, l'eventuale trasmissione delle richieste con una modalità diversa da quella telematica, prevista nel suddetto decreto ministeriale, non sarà ritenuta valida ai fini del rispetto dell'adempimento con conseguente esclusione delle relative certificazioni.
È comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, attraverso un ulteriore invio telematico, secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l'Ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti. Si consiglia di prestare la massima attenzione durante l’esecuzione di tale operazione e di consultare il “MANUALE UTENTE LINEE DI FINANZIAMENTO - Manuale utente per gli enti che accedono mediante istanza online ai Contributi interventi per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, articolo 1, commi da 51 a 58, L. 160/2019 - Annualità 2022”, predisposto a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allegato al presente Comunicato.
Modalità di accreditamento al Portale BDAP
Gli enti interessati a trasmettere un’istanza di finanziamento sulla Piattaforma GLF e non ancora accreditati al Portale BDAP, possono fare richiesta di un’utenza MOP per l’accesso all’area riservata del Portale. Nel dettaglio:
La procedura di registrazione si concluderà, in caso di esito positivo, con la comunicazione via e-mail delle credenziali per l'accesso alla BDAP. Per ulteriori dettagli si rimanda al Manuale Utente pubblicato sulla pagina “Informazioni sulla registrazione” del Portale.
Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)
La richiesta di contributo deve contenere uno o più, massimo tre, Codice Unico di Progetto (CUP) valido ed attivo relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva che si intende realizzare e deve essere riferita ad una “nuova” progettazione. Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali che abbiano avviato la progettazione in data antecedente all’emanazione del decreto, secondo la verifica sulla data di pubblicazione del CIG perfezionato o dello smartCIG associato al CUP dell’opera contenuto nella richiesta di contributo.
Su tale aspetto occorre che gli enti prestino particolare attenzione per evitare, qualora dovessero risultare beneficiari del contributo, di essere considerati successivamente inadempienti in quanto non verrebbero rispettate le disposizioni di cui al comma 56 del ripetuto articolo 1 della legge n.160 del 2019, in virtù delle quali l’ente è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione.
Agli enti che avranno trasmesso la richiesta di contributo entro il termine del 15 marzo 2022, è consentito, nelle more della conclusione della procedura di concessione del contributo, avviare le gare per l’affidamento della progettazione a valere sulle risorse proprie che, nel caso di concessione del contributo, verranno poi liberate per altre finalità. In altre parole, rientrano nella definizione di “nuova” progettazione anche le gare avviate a decorrere dal 15 marzo 2022 e prima dell’adozione del decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui al comma 53 del ripetuto articolo 1 della legge n.160 del 2019, con il quale viene attribuito il contributo a ciascun ente.
Al fine di classificare sul sistema CUP del DIPE correttamente i Codici Unici di Progetto (CUP), si invita a tener presente quanto precisato nel richiamato Decreto del Ministero dell'interno in data 1° febbraio 2022. I CUP contenuti nelle richieste sono sottoposti ad apposito controllo teso a verificarne la rispondenza per NATURA, TIPOLOGIA, SETTORE, SOTTO-SETTORE e CATEGORIA, pena l’esclusione della richiesta dal contributo.
Eventuali difformità dei CUP a quanto su precisato non consentirà di proseguire nella compilazione della richiesta.
Dopo l’attribuzione del contributo, disposta con il citato decreto interministeriale, i dati inseriti nella richiesta, come ad esempio il CUP, non possono essere in alcun modo modificati.
Come stabilito dal comma 55, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e s.m.i., non saranno considerate le istanze degli enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla Banca dati BDAP (di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.118 del 2011), i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno 2020). Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata Banca dati.
Gli enti locali che non risultano avere il richiamato requisito non potranno accedere alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF) per la presentazione della richiesta di contributo fino all’invio delle informazioni previste dal comma 55, dell’articolo 1, della legge 27 27 dicembre 2019, n.160, e s.m.i.
Come innanzi detto, il termine ultimo previsto delle ore 23:59 del 15 marzo 2022, per la presentazione delle istanze in questione, è perentorio. Si richiama, dunque, l'attenzione degli Enti interessati a svolgere tempestivamente tutte le attività propedeutiche necessarie per produrre le istanze di finanziamento (come, ad esempio, la richiesta di nuovi CUP, l'approvazione dei piani annuali o triennali delle OOPP, l'invio dei bilanci, etc.,), tenendo anche conto dei necessari tempi di aggiornamento dei sistemi interessati, normalmente identificabili in 3 giorni lavorativi.
Richieste di chiarimento e assistenza
Si coglie l'occasione per rappresentare la necessità di consultare attentamente le indicazioni contenute nel decreto ministeriale e nel predetto Manuale. Si ringraziano gli Enti interessati per la loro preziosa collaborazione al riguardo, così da consentire ai competenti Uffici della Direzione Centrale per la Finanza Locale di poter meglio rispondere ai quesiti e fornire la essenziale assistenza.
Importo richiesta contributo
Nella parte finale dell’istanza è richiesta la compilazione dei seguenti tre campi:
In sede di assegnazione del contributo anno 2021, alcuni enti hanno formulato richieste di contributo per importi elevati che, come successivamente accertato, riguardavano il costo dell’opera da realizzare anziché il costo della “progettazione”. Errori di tal genere potrebbero portare alla diretta esclusione della richiesta formulata oppure all’avvio di un lungo procedimento amministrativo di accertamento e alla segnalazione del danno erariale causato a questa Amministrazione ed agli altri enti locali eventualmente esclusi per incapienza nel fondo stanziato.
L’importo da indicare in questo campo è pari alla differenza tra l’importo indicato in “Costo complessivo della progettazione” al netto di quanto indicato nel campo “Quota parte finanziata”. In assenza di altre fonti di finanziamento il valore indicato in questo campo sarà corrispondente a quanto indicato in “Costo complessivo della progettazione”.
Attribuzione del contributo
Per il biennio 2022-2023 il contributo sarà attribuito tenendo conto dell'ordine prioritario previsto dall’articolo 1, comma 53-bis, della legge 160 del 2019 (introdotto dall’articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2021, n.234).
Qualora l'entità delle richieste pervenute dovesse superare l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione del contributo sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dai commi 54 e 55 del ripetuto articolo 1 della legge n.160 del 2019.
Richieste di chiarimenti non contenute nel manuale utente possono essere trasmesse con le seguenti modalità: