14 novembre2025 - È online l’Avviso pubblico, per l’anno 2025, recante le modalità di accesso al «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150.000 euro.
La dotazione del Fondo per l’anno 2025 ammonta a 12 milioni di euro.
I Comuni potranno presentare istanza attraverso la piattaforma dedicata al seguente link: https://istanzedigitali.mit.gov.it a partire dalle ore 12.00 del 14 novembre 2025 e fino alle ore 12 di lunedì 15 dicembre 2025.
Il Fondo – introdotto dal Ministro Salvini quale misura di attenzione nei confronti dei comuni più piccoli e al contempo più virtuosi nell’utilizzo delle risorse – ha permesso, negli anni 2023 e 2024, di finanziare interventi in 326 comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro.
Possono accedere al Fondo i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2023. I Comuni estinti alla data di pubblicazione del presente decreto e confluiti in altro Comune possono accedere al Fondo con la denominazione estinta, fermo restando il limite dei 5.000 abitanti del Comune di confluenza.
L’importo massimo lordo del contributo che può essere concesso a ciascun Comune beneficiario è pari complessivamente ad euro 150.000,00, per il finanziamento di uno o più interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali.
L’istanza di cui all’articolo 4 deve contenere:
a) gli interventi per i quali si chiede il finanziamento, identificati tramite il codice unico di progetto (CUP);
b) l’importo degli interventi, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione risultanti nel quadro economico approvato dal Comune;
c) l’entità del contributo richiesto, anche in relazione alle eventuali spese di progettazione, fermo restando il limite massimo di 150.000 euro di cui all’articolo 3, comma 1;
d) il livello di progettazione già approvato per la realizzazione dell’intervento;
e) l’impegno a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell’ammissione al finanziamento e a concludere i lavori entro i successivi 150 (centocinquanta);
f) gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui il Comune non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo; g) eventuali forme di cofinanziamento dello stesso Comune relative agli interventi per i quali si chiede il contributo.
1. L’erogazione del finanziamento avviene in due soluzioni. 2. La prima quota, pari al cinquanta per cento del finanziamento assegnato, è erogata a seguito della comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto relativo ai lavori. 3. La restante quota del cinquanta per cento è erogata al Comune beneficiario solo a seguito della verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione ai sensi dell’articolo 13.