Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Resta, pertanto, ferma la disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n. 69, conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.
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