Pubblichiamo un estratto dell'articolo di Cristina Zandonini e Pasquale Piperissa del 10 giugno 2022 su NT+ Enti locali ed edilizia -Fisco e Contabilità de IL SOLE 24 ORE relativo agli adempimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ( https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/salvaguardia-equilibri-bilancio-check-up-bilanci-enti-locali-AEbwCreB )
Entro il 31 luglio occorre adempiere alla verifica della salvaguardia degli equilibri, volti alla verifica del mantenimento degli equilibri attuali e prospettici sotto tutti gli aspetti (competenza, residui, cassa), al fine di evitare situazioni di squilibrio e/o disavanzo.
L'articolo 147-quinquies, comma 1, del Tuel impone la necessità di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari complessivi mediante il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo.
La verifica degli equilibri di bilancio è è utile per monitorare gli equilibri di parte corrente, di parte capitale, mediante verifica della congruità delle previsioni di tutti i capitoli di entrata e di spesa.
L'organo di revisione è chiamato ad esprimersi sul provvedimento che verrà assunto dal consiglio comunale e sarà pertanto indispensabile acquisire tutti gli elementi necessari su cui basare il proprio parere:
• il rispetto del principio del pareggio di bilancio con una verifica dell'attendibilità delle previsioni;
• il rispetto degli equilibri complessivi di bilancio (comprese le partite vincolate);
• la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sia per la gestione di competenza che per la gestione residui;
• la verifica della congruità delle partite vincolate nel risultato di amministrazione 2021 alla luce delle risultanze della certificazione Covid-19;
• la congruità del fondo contenzioso;
• la congruità del fondo rischi passività potenziali;
• la congruità dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;
• la verifica in merito all'esistenza o meno di debiti fuori bilancio ovvero il loro ripiano.
Focus sulle coperture degli investimenti e la dinamica dei cronoprogrammi dei lavori, per poter analizzare fattivamente le pertinenti variazioni di bilancio, con particolare attenzione agli impegni di spesa reimputati e finanziati dal Fondo pluriennale vincolato.
Mediante la variazione di assestamento generale (articolo 193 del Tuel letto unitamente all'articolo 175, comma 8, del Tuel) si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Nell'ambito della verifica generale di bilancio occorre avere una particolare attenzione alle ricadute sull'effettiva possibilità di realizzo delle entrate (Imu, addizionale Comunale Irpef, Ipt, Rc Auto, impatti dei maggiori costi per i consumi energetici…)
In relazione al caro energia si ricorda la possibilità di utilizzo degli avanzi del "fondone", l’utilizzo dell’avanzo disponibile e dei proventi delle concessioni edilizie per la copertura delle maggiori spese non coperte da specifiche assegnazioni statali.
Sempre in relazione agli avanzi Covid, l'ulteriore verifica atterrà i vincoli apposti nel risultato di amministrazione 2021, rispetto alle risultanze della certificazione Covid-19, al fine di far fronte all'inesistenza di risorse dichiarate libere.
In caso di accertamento negativo degli equilibri di bilancio occorre adottare:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio in caso di previsione di disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa o della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
Per il ripristino degli equilibri, gli enti potranno utilizzare (per l'anno in corso e per i due successivi):
- le economie di spesa e tutte le entrate, tranne prestiti ed entrate con vincolo di destinazione;
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale.
Laddove non sia possibile provvedere con le modalità sopra indicate è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione e, andando in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificare le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza entro la stessa data della salvaguardia.