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CCNL - PRIMI ADEMPIMENTI A SEGUITO RINNOVO E FAQ

AMMINISTRAZIONE FINANZA E PERSONALE RINNOVO CCNL

Ultima modifica: 09-10-2023 10:30

Gli enti del comparto delle funzioni locali e regionali devono subito dare concreta applicazione al contratto del personale dipendente stipulato il 16 novembre con i primi 8 adempimenti:

  • corresponsione degli aumenti contrattuali;
  • corresponsione degli arretrati maturati: essendo gli arretrati maturati dal 2019 al 2021 soggetti a tassazione separata, non entrano nel tetto della spesa del personale;
  • corresponsione degli aumenti determinati dai miglioramenti del trattamento economico fondamentale per il lavoro straordinario e la turnazione: occorre calcolare e corrispondere gli aumenti determinati dagli aumenti tabellari; anche in questo caso gli arretrati dal 2019 al 2021 vanno assoggettati a tassazione separata. Vanno finanziati a carico degli specifici fondi e, in caso di incapienza, utilizzando quello del 2023;
  • corresponsione degli arretrati maturati per il lavoro straordinario e la turnazione;
  • corresponsione degli arretrati maturati per il personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2019;
  • calcolo degli effetti determinati dai miglioramenti del trattamento economico fino alla data di permanenza in servizio per il personale cessato dal servizio dopo lo 1 gennaio 2019 per le indennità di fine rapporto;
  • pubblicazione del codice disciplinare modificato: questo adempimento costituisce la condizione essenziale per potere irrogare i provvedimenti disciplinari a partire dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione, che deve essere effettuata entro il giorno 1° dicembre;
  • nomina della delegazione trattante di parte pubblica: entro il 16 dicembre gli enti, con una delibera della giunta, devono nominare, anche come conferma, la delegazione trattante di parte pubblica e, al suo interno, il presidente, nonché anche individuare l'eventuale sostituto del presidente in caso di assenza.

Dalla data del 1° aprile si applica la disciplina delle progressioni verticali previste fino al 2025 e del differenziale stipendiale: non occorre modificare il fondo del 2022 o il contratto decentrato di quest'anno.

Con la busta paga di dicembre vanno erogati i miglioramenti economici e liquidati gli arretrati, previo accertamento della capienza delle somme stanziate nel bilancio preventivo.

La liquidazione delle spettanze ai dipendenti può essere disposta senza compromettere gli equilibri finanziari se l'ente:
- ha accantonato le risorse necessarie per finanziare gli oneri arretrati, tramite lo stanziamento in bilancio di appositi fondi confluiti nelle quote di avanzo accantonato. L'utilizzo di tali quote di avanzo dovrà essere preceduto da apposita delibera consiliare di variazione di bilancio, con parere dell'organo di revisione;
- ha previsto, nel bilancio di previsione 2022/2024, un congruo stanziamento per finanziare gli oneri contratto di competenza 2022 (fondo spese potenziali): l'organo esecutivo dovrà provvedere ad approvare la necessaria variazione.

Per le amministrazioni che hanno chiuso il rendiconto in disavanzo, l'articolo 1, commi 897-898, della legge 145/2018, ha introdotto dei limiti nell'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione che crea due situazioni distinte:
- se l'ente non possiede la necessaria capienza per applicare  le quote di avanzo accantonato, dovrà rifinanziare in conto competenza le quote relative agli arretrati, per poterle pagare entro l'anno;
- se l'ente possiede la necessaria capienza per applicare le quote di avanzo accantonato, potrà applicare l'avanzo accantonato e pagare le spettanze del contratto. Nel caso in cui non dovesse riuscire a pagare gli arretrati entro l'esercizio in corso è comunque necessario che provveda ad impegnare e liquidare tutte le quote contrattuali.

In sede di rendiconto le quote accantonate in avanzo e non utilizzate per la liquidazione delle spettanze torneranno nella disponibilità dell'ente, contribuendo ad abbassare il valore del disavanzo.

Ai pensionati dal 1° gennaio 2019 vanno corrisposti gli aumenti contrattuali per intero. Per la determinazione delle indennità di fine servizio o rapporto si tiene conto solo degli aumenti maturati alla data di collocamento in quiescenza.

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