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MILLEPROROGHE - RINEGOZIAZIONE O SOSPENSIONE MUTUI E PRESTITI

Con la deroga contenuta all' art 3-ter del DL 198/2022 in corso di conversione, si autorizzano nell'anno 2023 gli enti locali ad effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e prestiti, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.

Si potrà andare in deroga alle disposizioni dell'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 448/2001 e all'articolo 204, comma 2, del Tuel, fermo restando il pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste. Non dovrà essere rilasciata alcuna nuova garanzia, essendo automaticamente prorogate quelle precedenti al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Le operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e prestiti possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Il primo comma dell'articolo 3-ter del Decreto Milleproroghe estendei a tutto il 2025 la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e prestiti e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi da Comuni e Province.

Fonte:
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01368739.pdf