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NUOVO CODICE APPALTI - GUIDA NORME DEROGATORIE PNRR

PNRR E SVILUPPO DEL TERRITORIO NUOVO CODICE APPALTI

Ultima modifica: 18-10-2023 10:27

Con il 01/07/2023 ha acquistato efficacia il nuovo codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023, entrato in vigore dal 01/04/2023.

In base al disposto dell’art. 225, comma 8 del suddetto Codice, “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023”:

• le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021;

• le disposizioni di cui al D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023;

• le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

Con riferimento alle norme che costituiscono deroga a disposizioni del vecchio codice che non sono state

riprodotte nel nuovo con identici contenuti, o sulle quali il nuovo codice ha introdotto ulteriori e diverse semplificazioni anche rispetto alle norme derogatorie sopra citate, si pone un rilevante problema di coordinamento tra i diversi riferimenti normativi.

Al fine di supportare gli enti locali nel difficile compito di svolgere celermente le procedure di affidamento, IFEL ha ritenuto di fornire alcune indicazioni interpretative.

Il riferimento alle norme speciali e derogatorie deve essere indirizzato a cogliere gli aspetti semplificatori, quali ad esempio quelle che rendono più semplice il ricorso alle procedure d’urgenza; o le prescrizioni

in materia di esclusione e di risoluzione contrattuale in caso di mancato tempestivo avvio dei lavori da parte degli aggiudicatari; o le norme che limitano la sospensione dei lavori e presidiano il rispetto dei tempi proprio in relazione alle scadenze PNRR.

Per quanto sopra sono state suddivise le diverse disposizioni nel loro rapporto tra norme PNRR e nuovo codice secondo i seguenti criteri:

• norme definite di carattere aggiuntivo, poiché integrano in modo complementare le norme ordinarie e dunque si aggiungono ad esse senza determinare particolari problemi applicativi;

• norme semplificatorie che si applicano ai soli contratti PNRR anche in deroga al nuovo codice dei contratti;

• norme semplificatorie temporanee che continuano ad applicarsi ai soli appalti PNRR dopo il 01/07/2023 e fino al 31/12/2023, che riducono i passaggi procedurali e consentono ex lege procedure d’urgenza, sia rispetto al disposto del precedente codice sia anche rispetto alle procedure definite nel quadro del nuovo codice dei contratti.

• altre norme semplificatorie si applicano non a tutti i contratti PNRR ma solo a taluni di essi, quali quelli relativi all’edilizia scolastica;

• disposizioni derogatorie in materia di PNRR che sono state assunte e “normalizzate” in generale per tutti gli

appalti con il nuovo codice dei contratti.

La seconda parte di questo documento comprende alcuni approfondimenti circa le specifiche tempistiche per gli appalti PNRR, le norme volte a semplificare la conferenza dei servizi, il DNSH, i monitoraggi e le misure finalizzate a ridurre il rischio di contenzioso negli appalti PNRR, cercando così di offrire un supporto più completo agli operatori e agli enti locali.

Nuovo_Codice_Appalti_e_norme_derogatorie_PNRR 09-10-2023 09:28 pdf 1085.07 KB