Con decreto 16 ottobre 2023 è stata pubblicata, per ogni ente, la sanzione del taglio del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale spalmata in tre annualità, a decorrere dall’anno 2024. La riduzione è in funzione dei tempi di ritardo dell’invio della certificazione.
Le somme saranno recuperate in tre annualità (2024-2027) mediante riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale, secondo gli importi indicati negli elenchi allegati al Decreto.
Dal punto di vista contabile gli enti dovranno iscrivere fra le spese di ciascuna annualità l’importo da restituire, iniziando già dal bilancio di previsione in corso di chiusura per il 2024-2026. Durante l’esercizio 2024 dovrà poi essere emesso il mandato di pagamento che sarà quietanzato, in entrata, con l’emissione dell’ordinativo di incasso sul capitolo delle risorse statali. Lo Stato verserà infatti un importo già decurtato della sanzione, che sarà “coperto” con il giro contabile della penaltà iscritta in spesa, al fine dell’integrale riscossione delle spettanze.
Si ricorda che per gli anni 2020 e 2021, il milleproroghe 2023 (articolo 1, comma 22-ter del Dl 198/2022) ha previsto la disapplicazione delle sanzioni agli enti locali inadempienti che hanno provveduto a trasmettere la certificazione entro la nuova finestra del 15 marzo 2023.
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Si comunica che con decreto del 16/10/2023 sono stati determinati gli enti locali ai quali sono state comminate le sanzioni per ritardata e/o mancata trasmissione nei termini delle certificazioni per l'anno 2022 di perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Fonte:decreto-fl-16-10-2023 | |||
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