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UTILIZZO FONDONE PER COPERTURA DELLE PERDITE DI SOCIETA' PARTECIPATE

Come indicato dal MEF  con riferimento alle perdite delle società partecipate, si precisa che le assegnazioni del Fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, confluite nella quota vincolata del risultato d’amministrazione al 31.12.2020 possono essere utilizzate, in corso di esercizio, per compensare minori ricavi e maggiori costi delle società secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP).

Resta inteso che tali maggiori spese dichiarabili nella colonna (e) della Sezione 2 del richiamato Modello COVID-19 devono essere connesse esclusivamente all’emergenza COVID-19 e che le assegnazioni del Fondo non possono essere utilizzate per compensare minori ricavi o maggiori costi delle società già coperti da altre assegnazioni pubbliche statali, regionali e/o private.