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APPROVAZIONE VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni di bilancio previste dall'articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) (Decreto Legislativo 267/2000) sono uno strumento essenziale per adeguare il bilancio di previsione alle esigenze di gestione degli enti locali, sia in termini di competenza che di cassa, per le voci di entrata e di spesa.

Tali variazioni possono essere adottate fino al 31 dicembre e sono suddivise in diverse tipologie, che vengono specificate nel dettaglio.

Tipologie di variazioni di bilancio previste dall'art. 175:

  1. Istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e correlato programma di spesa.
  2. Istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione: vengono previste per entrate non originariamente previste in bilancio, con stanziamenti pari a zero, ma che sono accertate e riscosse durante l'anno.
  3. Utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato: queste quote possono essere utilizzate per le finalità per cui sono state accantonate.
  4. Reimputazione delle obbligazioni già assunte per entrate vincolate: necessarie per l'adeguamento della spesa corrispondente.
  5. Variazioni delle dotazioni di cassa.
  6. Variazioni relative a versamenti a conti di tesoreria statale o depositi bancari intestati all'ente.

Variazioni previste dall’articolo 175, comma 5-quater:

Secondo l'art. 175, comma 5-quater, i responsabili della spesa (o il responsabile finanziario in assenza di una specifica figura) possono effettuare alcune variazioni, fra cui:

  • Variazioni compensative tra capitoli di entrata o spesa della stessa categoria o macroaggregato.
  • Variazioni sul fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati.
  • Variazioni sull’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione.
  • Variazioni relative ai versamenti ai conti di tesoreria statale o depositi bancari.
  • Variazioni per l'adeguamento delle previsioni relative alle partite di giro e operazioni per conto di terzi.
  • Variazioni in caso di esigibilità della spesa, riferite a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate.

La scadenza del 31 dicembre è cruciale perché è l'ultimo giorno utile per adottare variazioni di bilancio senza necessitare del parere del revisore dei conti. Dopo tale data, le variazioni di bilancio che non sono strettamente necessarie per l'immediata gestione finanziaria, ma che modificano in modo significativo le voci di entrata e di spesa, devono essere esaminate dal revisore prima di essere approvate.

Il fondo di riserva, come previsto dall'art. 166, comma 2 del TUEL, può essere utilizzato in situazioni straordinarie o quando le dotazioni di spesa risultano insufficienti. L'articolo 176 del TUEL stabilisce che la Giunta può prelevare dal fondo di riserva per incrementare gli stanziamenti di spesa insufficiente entro il 31 dicembre dell'esercizio.