E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, il cui art. 11 contiene disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d’identità elettronica.
Nello specifico, relativamente alla validità delle carte d’identità cartacee, le stesse rimangono valide anche dopo il 3 agosto 2026 esclusivamente nei seguenti casi e con i seguenti limiti temporali:
E’ invece confermata la scadenza del 3 agosto 2026 per l’utilizzo della carta d’identità cartacea ai fini dell’espatrio. Oltre quella data, dunque, la stessa non sarà più valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea o con i quali vigono particolari accordi internazionali.
Lo stesso art. 11, ai commi 3 e 4, prevede inoltre che, fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il Sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare a vista un documento d’identità provvisorio di validità, che:
Tale documento sarà valido anche ai fini dell’espatrio, ma alcuni Stati potrebbero non riconoscerlo.
Si invitano i Comuni ad attendere ulteriori comunicazioni da parte del Ministero dell’Interno relativamente al modello e alle condizioni di rilascio e utilizzo del documento di identità provvisorio.
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