L’articolo 5, comma 3-bis, del D.L. n. 73/2025 (cd. Infrastrutture), convertito con modificazioni dalla L. 105/2025, ha disposto che “le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del Codice della Stradala comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzate ai fini di cui all'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato.”
Successivamente:
IMPORTANTE: con la pubblicazione del decreto sul sito del MIT avvenuta il 29 settembre u.s. decorrono i termini previsti entro cui completare la procedura di comunicazione dei dati, ovvero i 60 giorni stabiliti all’art. 1, comma 2. Trascorso detto termine, l’omessa comunicazione comporta l’illegittimità dell’utilizzo dei dispositivi non registrati in via telematica.
Si ricorda quindi l’importanza di comunicare al MIT le informazioni richieste entro i termini: allo scadere dei 60 giorni, chi non fornisce i dati richiesti non potrà più utilizzare autovelox sul proprio territorio, con il conseguente spegnimento degli apparecchi a partire dal prossimo 30 novembre.