Logo Anci Liguria

Ordinanza anti-calore: stop al lavoro nei cantieri e nei campi nelle ore più calde

 

Proteggere la salute dei lavoratori esposti al sole battente durante le giornate di caldo torrido. Con questo obiettivo, il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha firmato l'Ordinanza n. 1/2026 che introduce il divieto assoluto di lavoro all'aperto nelle ore centrali della giornata in presenza di rischi termici elevati.

Il provvedimento, che resterà in vigore fino al 31 agosto 2026, mira a contrastare i pericoli derivanti dallo stress termico e dai colpi di calore, che negli ultimi anni si sono manifestati con sempre maggiore intensità sul territorio regionale.

Il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole scatta nella fascia oraria compresa dalle 12:30 alle 16:00. La misura riguarda specificamente i lavoratori di tre settori: edilizia (cantieri all'aperto); agricolturaflorovivaismo.

Il blocco delle attività sarà strettamente legato alle condizioni meteoclimatiche: il divieto scatterà, infatti, limitatamente ai giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio (riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" alle ore 12:00) segnaleranno un livello di rischio "ALTO".

Le prescrizioni non si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori in caso di interventi di pubblica utilità, pronto intervento, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità. In questi casi, i datori di lavoro dovranno comunque adottare misure organizzative per ridurre il rischio termico a livelli accettabili. Sono fatte salve le aree del territorio in cui le parti sociali hanno già definito protocolli locali per la gestione del calore, a patto che questi garantiscano una tutela pari o superiore rispetto a quella prevista dall'ordinanza regionale.

Per i datori di lavoro che non rispetteranno i divieti imposti, scatterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), salvo che il fatto non costituisca un reato ancora più grave.

 

  • signed_Ordinanzacalore28052026DEF (1) PDF 198 Kb


  • PROTEZIONE CIVILE   SALUTE