Il comma 1 istituisce un fondo di 100 milioni di euro, per ciascun anno dal 2025 al 2027, presso il Ministero dell'Interno per sostenere le spese dei comuni relative all'assistenza ai minori allontanati dalla famiglia per provvedimento giudiziario.
Il comma 2 stabilisce che possono accedere a questo fondo i comuni che, per le spese sociali legate alle sentenze della giustizia minorile, hanno un rapporto superiore al 10% rispetto al fabbisogno standard monetario della funzione sociale.
Il comma 3 riporta i fabbisogni standard per ogni comune, come stabilito in documenti ufficiali approvati nel 2024 e 2023. I commi 4 e 5 definiscono le modalità di riparto del fondo.
Il comma 6 richiede ai comuni di comunicare le spese sostenute per adempiere alle sentenze di giustizia minorile tramite una dichiarazione telematica, con scadenze e modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'Interno entro il 15 febbraio 2025. Il Ministero può normalizzare i costi unitari e rettificare dichiarazioni anomale.
Infine, il comma 7 prevede che, se i fondi sono insufficienti a coprire le spese richieste, la ripartizione avverrà in base al rapporto tra la spesa finanziabile di ciascun ente e il totale delle richieste degli enti aventi diritto.